Art. 7.
(Cofinanziamento di attività e programmi regionali di formazione professionale).

      1. Una quota non superiore al 30 per cento del Fondo è destinata al cofinanziamento delle attività e dei programmi svolti dalle regioni, in concorso con le federazioni di associazioni bandistiche, per la formazione, la crescita e il perfezionamento di figure professionali atte all'avvio e al consolidamento della pratica strumentale o coreografica dell'area bandistica e per la formazione dei direttori di banda.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al presente articolo.